Art. 2.
(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

      1. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, non sono sindacabili in sede giurisdizionale:

          a) gli atti adottati dalle organizzazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 2, in materia di regolamentazione tecnica delle competizioni sportive;

          b) gli atti adottati dai direttori di gara nel corso delle competizioni sportive al fine di garantirne il corretto svolgimento, in applicazione della regolamentazione tecnica di cui alla lettera a);

          c) gli atti adottati dai competenti organismi tecnici sovraordinati ai direttori

 

Pag. 5

di gara, in sede di revisione e di omologazione dell'operato dei medesimi;

          d) le sanzioni disciplinari aventi natura tecnico-sportiva di durata inferiore a sei mesi;

          e) ogni altro provvedimento disciplinare o sanzionatorio adottato dagli organi competenti delle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nei confronti degli associati, quando esso non comporti l'interruzione definitiva del rapporto associativo ovvero la sospensione del rapporto stesso per un periodo superiore a sei mesi.

      2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, secondo le previsioni degli statuti e i dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
      3. Allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, costituite nelle forme di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, che sono controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detiene una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.